Obblighi Formativi del Datore di Lavoro

La domanda di molti sugli obblighi formativi del Datore di Lavoro. Un quesito che porta dietro di se molti interrogativi “parcellizzati” e eventuali conseguenze per l’impresa.


    di Valerio Cinelli       segui su:   Linkedin    Facebook


Per prima cosa partiamo dal presupposto che il Datore di Lavoro NON è soggetto a corsi formativi per il semplice motivo che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. non lo ha previsto.

Questo perché considera il Datore di Lavoro una sorta di “deus ex machina” all’interno della sua Azienda.

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. parte dal presupposto che il Datore di Lavoro conosce perfettamente la sua Azienda, tutto il ciclo produttivo, tutte le attrezzature e macchinari presenti, gli ambienti di lavoro, i dipendenti. Quindi, di conseguenza, è in grado di risolvere tutte le problematiche legate alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, avvalendosi di quella figura chiave denominata RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che è il suo consulente tecnico direttamente nominato. Questo anche non avendo fatto alcun corso formativo, e non avendo neppure titoli di studio particolari.

Solo con le ultime modifiche “Accordo Stato Regioni”, qualcuno si è giustamente accorto, che forse, perlomeno un diploma di scuola secondaria superiore “maturità”, sarebbe stato il caso di esigerlo, qualora il Datore di Lavoro intenda svolgere direttamente il compito di RSPP. Prima non era così.

L’ Accordo sulla formazione dei Datore di Lavoro RSPP, raggiunto il 21/12/2011 in sede di Conferenza Stato Regioni ed avente numero di repertorio 223, si applica ai Datore di Lavoro, in quanto, questi hanno fatto ricorso alla facoltà, concessa loro ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, di poter svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Ed è per questo quindi che nei loro confronti si applica l’Accordo citato, la cui emanazione è stata appunto prevista dal comma 2 dello stesso articolo 34 per questi casi particolari.

Ma nel caso il Datore di Lavoro continui la sua “semplice” (per così dire) rutine di Datore di Lavoro, con fini

meramente imprenditoriali economici, non ricade su di lui nessun obbligo formativo legato alla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

Del resto, è anche vero, che nel caso non ricopra nessuna delle figure chiave imposte dalla sicurezza, non c’è nemmeno un motivo specifico perché Lui sia formato. Apparentemente.

Da un punto di vista logico, francamente, non l’ho mai condiviso, ma essendo la norma di estrazione anglosassone, parte dal presupposto che se il Datore di Lavoro fa un uso corretto di tutte le figure aziendali da Lui nominate, e nominate dai lavoratori, in teoria, dovrebbe essere in una botte di ferro, Azienda e lavoratori compresi.

Inoltre va anche detto che la figura anglosassone del Datore di Lavoro, raramente mette bocca e interferisce con la dirigenza dell’azienda, non a caso i Dirigenti hanno un corso formativo specifico (21/12/2011 in sede di Conferenza Stato Regioni ed avente numero di repertorio 221).

Spesso il Datore di Lavoro anglosassone è semplicemente “per così dire” il proprietario, l’azionista di maggioranza dell’azienda, ma non è chi la dirige esecutivamente.

La precisazione che è possibile leggere al punto 6 dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori, secondo la quale la formazione dei Dirigenti indicata nello stesso punto 6 dell’Accordo, sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori, è stata fatta così, in quanto sia il legislatore nell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che l’Accordo medesimo, vedono comunque il Dirigente come un lavoratore che riveste una particolare funzione nell’ambito della organizzazione dell’azienda.

Lo stesso è stato fatto del resto nel punto 5 dell’Accordo per quanto riguarda la formazione dei Preposti allorquando l’estensore dell’Accordo ha tenuto a precisare che la formazione particolare indicata nel punto stesso destinata a queste figure è da considerarsi aggiuntiva ed integrativa rispetto a quella prevista per tutti i lavoratori e riportata nei punti precedenti dell’Accordo.

Strano a dirsi, ma il legislatore non ha previsto per i Datore di Lavoro, in quanto tali, una formazione specifica in materia di sicurezza sul lavoro, anche se questa opportunità è stata rappresentata da più parti.

Chi vi scrive sicuramente ritiene che questa “diatriba”, che non esiste certamente a livello legislativo, esista a livello concettuale e logico. E pur citando quanto detto in precedenza sulla derivazione di questa norma da un modello anglosassone, sta di fatto che in azienda esiste una persana che rischia di non sapere assolutamente niente di quello che l’impianto della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

A mio modesto parere, sarebbe sufficiente prevedere per il Datore di Lavoro, quanto previsto a livello base per i lavoratori (21/12/2011 in sede di Conferenza Stato Regioni ed avente numero di repertorio 221).

Questo permetterebbe ai Datore di Lavoro di essere messi a conoscenza di quelle nozioni basi per una corretta comunicazione e intendimento con i loro RSPP, che spesso si ritrovano a dover non solo comunicare quanto da loro rilevato in azienda, ma anche a dover fare corsi intensivi e condensati sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro ad un Datore di Lavoro ignorante della norma.

Spesso si ritrovano a dover non solo fronteggiare l’ostruzionismo dei lavoratori (non tutti grazie a Dio) e dei preposti, ma anche quello del Datore di Lavoro, che spesso in azienda ricopre anche il ruolo di Dirigente tecnico, Dirigente amministrativo, e Dirigente marketing.

Una situazione che porta inevitabilmente gli RSPP a doversi scontrare, più che confrontare, con una sola persona fisica , ma che purtroppo ricopre ben tre ruoli (qualche volta anche più di tre), che spesso sono in conflitto fra loro.

L’RSPP si ritrova ad avere le classiche risposte, che portano solo in unica direzione: posticipazione delle azioni correttive relative alle non conformità rilevate.

Questa è comunque una situazione “idilliaca” che si crea quando l’RSPP è professionista esterno, che bene o male rende conto a se stesso e alla sua professionalità.

Cosa ben diversa quando l’RSPP è interno, e gli vengono assegnati compiti aggiuntivi al normale incarico per cui è sto assunto in quella ditta. Spesso è la collaboratrice amministrativa che è stata mandata a “forza” a fare il corso abilitante, e che quindi si ritrova a dove svolgere due mansioni contemporaneamente, una delle quali sicuramente svolta male e contro voglia. Indovinate quale.

Quindi, per concludere, possiamo certamente dire che il Datore di Lavoro avrebbe sicuramente bisogno di una formazione base che lo rendesse edotto in materia di Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, ma che al momento non è ne prevista, ne tanto meno obbligatoria.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Send this to a friend