D.P.G.R. n. 75/2013 – Elaborato Tecnico di Copertura

D.P.G.R. n. 75/2013 – REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE dell’articolo 141, comma 13 della L.R.T. 65/2014


    di Valerio Cinelli       segui su:   Linkedin    Facebook

 


“Soluzioni progettuali inerenti le problematiche della progettazione dei percorsi di accesso alle coperture e/o gli accessi e/o gli elementi protettivi permanenti per il transito e sosta in sicurezza per lavori di manutenzione sulle coperture “

A distanza di alcuni anni, si presentava la necessità di:

A. Un adeguamento al D.Lgs. 81/08 s.m.i.

B. Schematizzazione in modo più univoco e chiaro dei compiti che i vari soggetti sono tenuti a svolgere.

Un chiaro riferimento al non definito punto della vecchia normativa, che non specificava con chiarezza chi dovesse fare cosa, e non specificava con quali responsabilità.

Importanti e note sono le casistiche in cui una errata progettazione da parte del CSP, e successivamente una errata direzione dei lavori da parte del CSE, ha inevitabilmente portato “problemi” di responsabilità civile al Direttore dei Lavori che aveva l’obbligo di certificare quanto relativo all’Elaborato Tecnico della Copertura e di tutto quanto affine ad esso.

PUNTO DI PARTENZA

per gli adempimenti relativi al DPGR 75r:

Art. 141, comma 13, legge n. 65/2014

“13. I progetti relativi ad interventi che riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione oppure le coperture di edifici già esistenti, prevedono l’applicazione di idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli edifici, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.”

VECCHIO REGOLAMENTO:

Il D.P.G.R. 62/2005 definiva in modo puntuale i principi generali di tutela dei lavoratori durante l’esecuzione di opere di manutenzione delle coperture, attraverso una graduazione di livelli di priorità (coerenti con i principi richiamati dagli artt. 15, 111 e 115, D.Lgs. n. 81/2008) da implementarsi operativamente tramite la previsione di un progetto, specifico ed esaustivo, chiamato “elaborato tecnico della copertura” che doveva (e deve) essere redatto in fase di progettazione dell’opera e da consegnare, alla fine dei lavori, al committente e, successivamente, ai vari utilizzatori.

NUOVO REGOLAMENTO:

D.P.G.R. n. 75/R del 18.12.2013

PRINCIPALI NOVITA’ INTRODOTTE

All’art. 2, le esclusioni:

“gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, i pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo, le coperture che non espongono a un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante, gli interventi impiantistici diversi da quelli definiti successivamente”;

“le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura e il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi dovrà essere comunque l’elaborato tecnico della copertura di cui all’articolo 5 indicante le misure sostitutive a quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura.

L’eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l’adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti.”

All’art. 3, :

All’art. 3 sono riformulate e rese più chiare e univoche alcune definizioni chiave quali quella di copertura, di copertura calpestabile, di percorso di accesso e transito in copertura, di copertura raggiungibile, di ancoraggi, di ganci, di elementi fissi e permanenti, del progettista ecc.

L’art. 3, comma 1, lettera d), ha definito gli interventi impiantistici inclusi per la prima volta nell’ambito di applicazione del nuovo regolamento.

Ovvero:

«gli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, compresi gli impianti da fonti di energia rinnovabili (FER), gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di

qualsiasi natura o specie, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili (FER), comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense»,

Interventi soggetti ad attività edilizia libera ed esclusi dal precedente regolamento.

All’art. 4:

Sono stati aggiornati gli adempimenti previsti a carico del progettista in seguito alle novità introdotte nella normativa autorizzativa in materia di edilizia civile e industriale, pubblica e privata, si vedano le istanze di permesso a costruire, le segnalazioni certificate di inizio attività edilizia, le attività di edilizia libera e di interventi impiantistici, le varianti in corso d’opera ecc.

Agli artt. 5 e 6:

Sull’elaborato tecnico della copertura, è stata adeguata la parte relativa agli adempimenti con riferimento all’entrata in vigore del D.Lgs. n.81/2008 e l’abrogazione del D.Lgs. n.494/1996.

È stata migliorata la descrizione dei contenuti tecnici obbligatori e resi fruibili una serie di allegati esemplificativi;

Gli artt. 7, 8 , 9:

Inerenti i criteri generali di progettazione, sono la parte più tecnica ed è stata migliorata descrivendo e specificando in modo più chiaro, completo ed esaustivo cosa si intende per “percorso”, “accesso” e “transito in copertura”, con puntuale illustrazione delle problematiche tecniche più comuni e analisi delle priorità di scelta di soluzioni progettuali e attrezzature, sempre in linea con i principi generali di tutela forniti dagli artt. 15, 111 e 115, D.Lgs. n. 81/2008.

Al fine di una più chiara ed esaustiva comprensione della normativa si ricorda che:

  • l’articolo 15, D.Lgs. n. 81/2008 riporta:

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

  • l’articolo 111, D.Lgs. n. 81/2008 riporta:

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego.

Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente.

Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.

I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.

I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci.

Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

LA CORRELAZIONE CON IL D.LGS. N. 81/2008,

ASPETTI SANZIONATORI PENALI E AMMINISTRATIVI

L’art. 6, comma 4, ha fornito la necessaria correlazione al D.Lgs. n. 81/2008, ovvero alla norma cogente di rango primario in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro, inserendo l’elaborato tecnico della copertura come parte integrante del fascicolo tecnico previsto dall’art. 91, comma 1, lettera b) del titolo IV.

All’art. 4,comma 1, ha previsto che la responsabilità dell’attestazione della conformità alle misure preventive e protettive sia a carico del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, già in fase di inoltro della documentazione per istanze di permesso di costruire, in caso di SCIA.

L’art. 5, comma 1, D.P.G.R. n. 75/R/2013, ha previsto che l’elaborato tecnico della copertura sia redatto in fase di progettazione, almeno per quanto riguarda l’elaborazione grafica e la relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali adottate, mentre la planimetria di dettaglio, la relazione di calcolo, la certificazione del fabbricante e dell’installatore, il manuale d’uso e il programma di manutenzione possono essere completati a fine lavori, anche in sede di deposito della certificazione di abitabilità o agibilità.

Quindi, dal punto di vista degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 hanno trovato piena applicabilità l’art. 91, comma 1, lettera b), in fase di progettazione, e l’art. 92, comma 1, lettera b), per quanto riguarda gli aggiornamenti in corso d’opera del documento e il suo completamento.

Nel caso in cui il coordinatore in fase di progettazione non sia previsto, in quanto operante in cantiere inizialmente un’unica impresa esecutrice, il regolamento ha attribuito l’obbligo di redazione dell’elaborato tecnico alla figura del progettista (art. 3, comma 1, lettera u)), ovvero «tecnico abilitato incaricato della progettazione dell’intervento edilizio soggetto a SCIA, a permesso a costruire, a edilizia libera o a meri interventi impiantistici ricadenti nell’ambito di applicazione».

Per questa figura non sono previste abilitazioni particolari dal punto di vista formale, ma sul suo operato grava e trova piena applicazione l’art. 22, D.Lgs. n. 81/2008, disposto dedicato agli obblighi dei progettisti.

“1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.”

Al termine dei lavori l’elaborato tecnico della copertura, completo di tutta la documentazione di cui all’art. 5, comma 4, è consegnato dal coordinatore in fase di esecuzione, dal progettista o dal direttore lavori, al proprietario del fabbricato o ad altro soggetto responsabile della gestione e della manutenzione dell’immobile.

Da questo momento in poi l’elaborato tecnico della copertura è messo a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento impiantistico o di manutenzione che deve essere eseguito sulla stessa (art. 5, comma 4).

Il proprietario dell’immobile o eventuale altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione è tenuto a garantire nel tempo la perfetta funzionalità del sistema di sicurezza anticaduta (art. 5, comma 5).

Sempre sul proprietario gravano gli obblighi previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 81/2008, nel momento in cui l’attrezzatura «sistema anticaduta» sarà concesso in uso a utilizzatori esterni per effettuare lavori di manutenzione ordinaria sulla copertura.

“1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.”

Se il proprietario o altro soggetto responsabile della sua gestione e manutenzione fossero datori di lavoro o dirigenti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettere b) e d), su di loro ricadrebbero anche tutti gli obblighi previsti dall’art. 71, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, per quanto riguarda la corretta manutenzione del sistema anticaduta e il suo utilizzo nel caso in cui sia utilizzato da propri dipendenti (che dovranno essere formati e addestrati a questo scopo).

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive Comunitarie.

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’ALLEGATO VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate,  ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

… questo punto dell’articolo 71 è un chiaro riferimento a quanto relativo al 75r … per quanto riguarda la manutenzione obbligatoria … completamente disattesa in tutti questi anni … di tutto il sistema anticaduta istallato in copertura …

3)  assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettera z);

b)  siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

… questo punto dell’articolo 71 è un chiaro riferimento a quanto relativo al fascicolo finale e agli obblighi ad esso connesso …

5. … omissis …

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei  lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a)  l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che  abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

… questo punto dell’articolo 71 è una responsabilità non da poco per un “privato” cittadino che si fa installare una antenna televisiva o satellitare …

b)  in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

… per questo punto vale quanto sopra detto …

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a)  … omissis …

b)  le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

… questo è punto dell’articolo 71 collegabile al 75r ed ai suoi obblighi specifici …

1)  ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2)  ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.

c)  Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. … omissis …

11. … omissis …

12. … omissis …

13. … omissis …

13-bis. … omissis …

Oppure, in caso di appalto di lavori, di servizi o di forniture, gli obblighi definiti dall’art. 26, D.Lgs. n.81/2008, per quanto riguarda informazione sui rischi, piano di emergenza, cooperazione e coordinamento, gestione di eventuali rischi interferenti.

Il datore lavoro o il dirigente delegato utilizzatore del sistema anticaduta dovrà accertarsi di eventuali “vizi palesi” prima di permettere l’utilizzo del sistema anticaduta ai propri lavoratori (art. 71, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008) e dovrà formare i lavoratori al corretto utilizzo del sistema anticaduta nel rispetto di quanto previsto dall’elaborato tecnico della copertura consegnatogli dal proprietario o dal gestore dell’immobile, vigilando sul corretto utilizzo del sistema secondo quanto previsto dalle procedure contenute nell’elaborato.

L’art. 5, comma 4, lettere d), e), f), D.P.G.R. n. 75/R/2013, ha previsto ulteriori figure che assumono responsabilità in termini di redazione della relazione di calcolo (ingegnere o architetto abilitati non necessariamente coincidenti con il coordinatore o il progettista), di certificazione dei dispositivi di ancoraggio installati secondo le norme UNI di riferimento e di dichiarazione di conformità dell’installatore, riguardante la corretta installazione dei dispositivi di ancoraggio.

Su di loro sono applicabili gli artt. 22, 23, 24, D.Lgs. n. 81/2008, per le figure del progettista, del fabbricante, del venditore e dell’installatore.

Si applica quindi il D.Lgs. n. 758/1994, «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro», per le figure descritte in relazione alle disposizioni collegate del D.Lgs. n. 81/2008, secondo le loro attribuzioni e responsabilità, e in caso di infortunio sul lavoro queste disposizioni possono ipoteticamente costituire nesso causale indiretto con l’accadimento (per esempio, per il cedimento di un ancoraggio non correttamente dimensionato, costruito, installato, manutenuto, per l’uso improprio del sistema anticaduta, per la non corretta applicazione delle procedure d’uso o di emergenza previste dall’elaborato tecnico della copertura ecc., con le ovvie responsabilità penali e civili che ne conseguono).

L’ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

E’ la parte più innovativa e tecnicamente più complessa introdotta già dal vecchio regolamento e confermata dal nuovo testo.

L’art. 4, comma 5, ha rimandato ad altra deliberazione di giunta regionale per fornire veri e propri allegati esemplificativi di aiuto per i progettisti relativi ai contenuti obbligatori dell’elaborato stesso.

Questi allegati sono sostanzialmente estratti e riconducibili a una soluzione progettuale tipo, disponibili su internet in formato editabile e scaricabile gratuitamente.

Gli allegati sono suddivisi secondo l’elenco presente all’art. 5, comma 4

Il nuovo regolamento regionale D.P.G.R. n. 75/R/2013 ha colmato certamente un vuoto della normativa nazionale, migliorando e adeguando la vecchia previsione normativa regionale, ponendosi all’avanguardia, sia dal punto di vista dell’ambito di applicazione che dal punto di vista delle previsioni tecnico progettuali, rispetto alle altre normative regionali specifiche per le manutenzioni delle coperture, e il portale www.coperturasicura.toscana.it è diventato uno dei riferimenti nazionale in questo settore, proponendo numerose soluzioni progettuali, editabili e scaricabili gratuitamente.

CONCLUSIONI

Tuttavia, sono rimaste varie problematiche e criticità da affrontare:

La mancanza di una normativa nazionale che uniformi e omogeneizzi in tutte le regioni d’Italia le prescrizioni tecniche di prevenzione per operare le attività di manutenzione sulle coperture.

La mancanza di norme tecniche armonizzate e omogenee tra loro afferenti una direttiva europea di prodotto per gli ancoraggi puntuali, le linee vita ecc.

Questo non aiuta a definire univoci e cogenti requisiti essenziali di sicurezza… come, per esempio, per il D.Lgs. n. 475/1992 (dispositivi di protezione individuale), lasciando margini di discrezionalità o lacune tecniche nel testing, nel percorso certificativo obbligatorio del prodotto per costruttori e installatori, rendendo più difficoltosa la progettazione dell’elaborato tecnico da parte del coordinatore o del progettista, le relazioni di calcolo, le verifiche di corretta installazione e di manutenzione per il committente ecc.;

La possibile riduzione del rendimento di impianti solari, dovuta alla diminuzione dello spazio utilizzabile in copertura.

Il contrasto con vincoli paesaggistici e architettonici che impediscono l’installazione di sistemi anticaduta “troppo visibili”, quali le linee vita, e che costringono il progettista a essere obbligato a scelte meno ergonomiche e sicure come gli ancoraggi puntuali.

La mancanza di omogeneità dei regolamenti edilizi territoriali rispetto alle definizioni di manutenzione straordinaria e insufficiente formazione del personale comunale, che si trova a dover valutare la conformità dell’elaborato tecnico della copertura ai principi progettuali previsti dal regolamento.

La carenza nella formazione di progettisti, installatori, manutentori, utilizzatori dei sistemi anticaduta su copertura e mancanza di un percorso formativo e di addestramento specifico cogente e mirato.

I sistemi di gestione della manutenzione dei sistemi anticaduta installati nel patrimonio edilizio pubblico dove, per conto della stazione appaltante prima dell’esecuzione dei lavori, è nominato un responsabile unico del procedimento (RUP) e, successivamente, entrano in campo altre figure, quali il datore di lavoro o il dirigente assegnatario della manutenzione degli immobili, spesso prive di potere di spesa e di organizzazione sufficiente rispetto agli edifici in gestione.

Il DPGR 75r è da ritenersi sicuramente un a buona norma, con intenti ammirevoli, ma sicuramente necessita di ulteriore lavoro di approfondimento ed adeguamento alla realtà edilizia patrimonio di questo Paese.

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